Lo statuto
STATUTO ASSTEL
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione delle Imprese della filiera delle telecomunicazioni, denominata
Assotelecomunicazioni, in forma abbreviata ASSTEL.
La filiera delle telecomunicazioni (di seguito la “Filiera”) è costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.
L’Associazione ha sede in Roma, è Associato effettivo di Confindustria, secondo quando previsto dall’art. 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
In conseguenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci, di seguito indicati anche come imprese associate. L’Associazione adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti, impegnando i soci alla sua osservanza.
Su delibera del Consiglio Generale, l’Associazione può aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici distaccati.
ART. 2 – MISSIONE E SCOPI
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema confindustriale, Asstel ha la missione di favorire e promuovere lo sviluppo e la crescita della Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando:
1) la tutela degli interessi delle Imprese associate e
2) la rappresentanza in materia sindacale e del lavoro, come di seguito specificato.
Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione impronta la propria condotta al rispetto delle regole di concorrenza, in quanto elemento indispensabile per la corretta evoluzione e funzionamento della Filiera. A tal fine, l’Associazione adotta gli strumenti ed i presìdi necessari a prevenire l’insorgenza di problematiche concorrenziali, ivi incluso un apposito codice di condotta che formalizzi e richiami l’impegno dell’Associazione ad operare conformemente a tali regole.
In particolare, l’Associazione, per lo svolgimento della propria missione:
1) ai fini della tutela degli interessi delle Imprese associate:
a) elabora – con il supporto delle Imprese associate e nel pieno rispetto dei principi a tutela
della concorrenza – la propria posizione e proposte su tematiche, anche di ordine
normativo o regolamentare, che interessano la Filiera, curandone la presentazione presso
le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private; supporta altresì, ove
richiesto, le singole Associate nelle interlocuzioni in tali sedi su questioni di interesse
generale;
b) promuove ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni sui temi di interesse per le
Imprese associate, al fine di migliorare la conoscenza delle dinamiche industriali della Filiera e favorirne lo sviluppo e la crescita;
c) supporta le Imprese associate, individualmente o collettivamente, su questioni di ordine
generale aventi carattere normativo e/o tecnico-regolamentare, curando – se del caso – le necessarie interlocuzioni con le Autorità competenti;
d) promuove e svolge attività di studio e – ove del caso – di proposta in materia fiscale verso
le autorità competenti;
e) in coerenza con le finalità associative, svolge, promuove o collabora a iniziative di comunicazione verso le istituzioni, la business community, i media e l’opinione pubblica
in generale.
2) ai fini della rappresentanza in materia sindacale e del lavoro provvede alla rappresentanza per tutte le Imprese:
a) che applicano il “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
Telecomunicazioni”, sottoscritto il 28 giugno 2000 e come successivamente modificato e/o integrato (di seguito “CCNL TLC” o “CCNL”), e
b) che applicano l’”Accordo Collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi di recupero crediti realizzate attraverso call center outbound” (di seguito l’”Accordo Outbound”) stipulato dall’Associazione, supportandole nella gestione delle questioni d’interesse, ivi inclusi il rinnovo e l’applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali, curando a livello nazionale l’assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi sindacali e del lavoro che direttamente o indirettamente le riguardano;
Nell’attuazione di tutte le attività sopra descritte, l’Associazione può raggiungere accordi di carattere generale, con le autorità competenti e/o con i terzi interessati, pubblici o privati. Inoltre, esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti o da disposizioni delle competenti autorità.
L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.
L’Associazione può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale,
finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.
L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
TITOLO II – SOCI
ART. 3 – REQUISITI E AMMISSIONE
Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di
Assotelecomunicazioni possono aderire le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che
appartengono alla Filiera e che applicano il CCNL TLC o l’Accordo Outbound. Possono altresì
aderire all’Associazione – pur applicando altro contratto di lavoro e senza ottenere tutela sindacale – tutte le imprese che operano nell’ambito della Filiera che si impegnano a deliberare entro dodici mesi l’adozione e ad adottare entro e non oltre ventiquattro mesi il CCNL TLC o l’Accordo Outbound.
I Soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica
ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza al sistema confederale; i Soci sono tenuti a comunicare, nei tempi e nei modi indicati, i dati necessari all’aggiornamento di tale Registro.
L’ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell’Impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
I rappresentanti delle Imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
Previa istruttoria della struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità – richiesti dal Codice Etico e dei valori associativi, le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza. Contro la delibera negativa del Consiglio di Presidenza l’Impresa, entro dieci giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda, può ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri che si pronuncia con decisione inappellabile entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
A tutti i Soci viene data comunicazione dell’ingresso in Associazione dei nuovi Soci.
Contro la decisione d’accoglimento della domanda di adesione, gli altri Soci, entro dieci giorni della decisione, con indicazione dettagliata dei motivi, possono ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri che si pronuncia con decisione inappellabile entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI
Le Imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di
servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema
confederale.
Le Imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi
dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti
attuativi, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Nell’esercizio dell’attività associativa, ciascuna delle Imprese associate impronta la propria condotta alle regole della concorrenza, coerentemente alle previsioni dello Statuto e del Codice di condotta.
L’attività del Socio deve essere esercitata secondo i princìpi della deontologia professionale e
imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Il Socio, inoltre, ha l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua
appartenenza al sistema confederale. In particolare, l’Impresa non può far parte
contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e
costituite per analoghi scopi.
L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle Imprese
associate nelle componenti territoriali del sistema confederale e per l’accesso alle cariche direttive dell’Associazione è richiesto il regolare inquadramento dell’impresa rappresentata.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei
confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione o da quella deliberata dal competente Organo statutario.
L’adesione ha la durata di due anni e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L’Impresa associata può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il 30 giugno con lettera raccomandata A.R.; la disdetta ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
Ciascun Socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione e al sistema
confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
ART. 5 – CONTRIBUTI
Gli oneri contributivi delle Imprese associate sono determinati in base a:
a) una quota fissa di ammissione “una tantum” all’atto dell’iscrizione;
b) una quota annuale variabile riferita al numero dei dipendenti in forza “full time equivalent” alla data del 30 giugno dell’anno precedente e/o al fatturato riferito all’ultimo bilancio approvato e/o altri criteri eventualmente fissati, di volta in volta, dall’Assemblea.
Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato nella misura e secondo le modalità fissate dall’Assemblea. La quota variabile annuale viene calcolata in dodicesimi a seconda del mese dal quale decorre il rapporto di adesione.
I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati e aggiornati con delibera dell’Assemblea, in conformità agli indirizzi stabiliti in sede confederale.
ART. 6 – SANZIONI
Le Imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili
delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dal diritto dell’Impresa associata a partecipare all’Assemblea;
b) decadenza dei rappresentanti delle Imprese aderenti che ricoprono cariche direttive. La
decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere
incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali
e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare
perdita regolare inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale così come
definita all’Art. 20;
c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche in sedi di
rappresentanza esterna dell’Associazione;
d) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Generale ad eccezione di quelle di cui alla lettera b).
È ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Non è ammesso il ricorso ai Probiviri nel caso di recesso unilaterale dell’Associazione dal rapporto associativo in caso d’infrazioni del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.
ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
La qualità di Socio si perde:
a) per disdetta da parte del Socio;
b) per cessazione dell’Impresa associata;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato. Per le altre procedure
concorsuali – compreso il concordato con continuità aziendale – il Consiglio di Presidenza ha
la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli
obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente
complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura
d) per recesso;
e) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi
derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
Con la risoluzione del rapporto associativo il Socio perde automaticamente gli incarichi di
rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.
L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi
associativi secondo quanto stabilito di seguito:
a) nel caso di dimissioni entro i termini statutari, comunicazione della cessazione di attività,
fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data
contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto
associativo automaticamente rinnovatosi.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Generale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) i Vice Presidenti;
f) il Collegio dei Revisori;
g) i Probiviri.
ART. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate.
I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; fatta
eccezione per i Gruppi, non è però ammessa più di una delega.
Ciascun Socio dispone nell’Assemblea di un numero di voti determinato ogni anno secondo la tabella approvata dal Consiglio Generale, sulla base dei criteri individuati ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dell’art. 5.
Ai Soci iscritti in corso dell’anno è attribuito un solo voto.
In ogni caso, ciascuna Impresa associata o ciascun Gruppo non potranno esercitare in Assemblea un numero di voti superiore al 49% del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci.
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto e senza possibilità d’intervento nella discussione, i Soci non in regola con gli obblighi di natura contributiva.
Non sono ammessi a partecipare all’Assemblea i Soci per i quali siano in corso gli effetti di
provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori, i Probiviri e il Direttore dell’Associazione.
ART. 10 – RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all’anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, ovvero quando
ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le Imprese associate, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei
Revisori, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta di cui alla precedente lettera b) dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti sopra previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età, mediante avviso diretto, lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della comunicazione, a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con
l’osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.
Nell’avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all’ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi preside l’Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci,
ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Il verbale si intende approvato mediante il meccanismo del silenzio-assenso se, trascorsi quindici giorni dall’invio a tutti i Soci, non siano pervenute richieste di rettifiche o integrazioni.
Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona
designata dall’Assemblea.
ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall’art. 16;
b) eleggere i Vice Presidenti, su proposta del Presidente, secondo le modalità previste dall’art.
17;
c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale secondo le modalità previste dall’art.
12;
d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori e, se del caso, approvare i loro emolumenti
secondo le modalità previste dall’art. 18;
e) eleggere i Probiviri secondo le modalità previste dall’art. 19;
f) determinare le direttive di massima dell’attività dell’Associazione, verificarne le fasi di
attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione
stessa;
g) ratificare il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale;
h) approvare il bilancio consuntivo;
i) approvare la delibera contributiva;
j) modificare il presente Statuto;
k) sciogliere l’Associazione e nominare i liquidatori;
l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, dal
Consiglio Generale o dal Presidente.
ART. 12 – CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti;
c) dall’ultimo Presidente che ha ricoperto la carica;
d) da otto a diciotto componenti eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, con un numero
massimo di preferenze non superiore ai 3/5 dei seggi da ricoprire, su una rosa di candidature
superiore al numero degli eligendi. La lista viene predisposta sulla base delle candidature,
con parere del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo personale e professionale.
Ciascuna Impresa associata o Gruppo non potranno essere rappresentati in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti complessivi, escludendo dal computo il Presidente e il Past-President.
Il numero dei componenti il Consiglio Generale eletti dall’Assemblea viene fissato dall’Assemblea stessa su proposta del Presidente.
I componenti il Consiglio Generale eletti dall’Assemblea durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari.
Essi sono rieleggibili ma per non più di cinque bienni consecutivi a quello della prima elezione.
Ai fini di cui alla presente disposizione per biennio si intende un periodo superiore ai dodici mesi.
Compete all’Assemblea provvedere all’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale
anche in caso di:
a) sostituzione dei componenti che siano venuti meno durante il biennio in carica;
b) eventuale integrazione di componenti, sino al numero massimo previsto, in relazione allo
sviluppo associativo.
I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età, mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di tre giorni.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e – con misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa – di audio-conferenza, almeno un terzo dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.
Decadono automaticamente dalla carica i componenti che, non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive o non partecipino alla metà delle riunioni indette nell’anno solare o abbiano un impedimento protratto per oltre sei mesi. Non sono rieleggibili per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza. La decadenza è accertata e dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo e comunicata al Segretario. I componenti decaduti vengono sostituiti dall’Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Generale. Il verbale viene portato in approvazione in apertura della successiva riunione del Consiglio.
Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale, i quali parteciperanno senza diritto di voto, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori, i Probiviri e il Tesoriere.
ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE
Spetta al Consiglio Generale:
a) determinare gli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione dell’Associazione;
b) approvare la tabella di attribuzione dei voti in Assemblea;
c) deliberare l’espulsione dei soci su proposta del Consiglio di Presidenza;
d) applicare le sanzioni;
e) approvare il bilancio preventivo, il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione proposti dal Comitato di Presidenza, ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;
f) fare richiesta di convocazione dell’Assemblea come previsto all’art. 10;
g) nominare la Commissione di designazione del Presidente;
h) proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
i) proporre all’Assemblea la delibera contributiva;
j) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all’Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
k) approvare i regolamenti di esecuzione dello Statuto nonché convenzioni di natura organizzativa;
l) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, enti ed organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
m) valutare la proposta del Consiglio di Presidenza, sul numero dei componenti elettivi di cui alla lettera d) dell’articolo 12 ai fini della successiva deliberazione dell’Assemblea.
n) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione.
ART. 14 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato si riunisce ordinariamente, anche attraverso supporti di videoconferenza e – con misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa – di audio-conferenza, di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano d’età, mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un congruo preavviso tale da assicurare la presenza della maggioranza dei componenti.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e – con misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa – di audio-conferenza, almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età.
Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio di Presidenza. Il verbale viene portato in approvazione in apertura della successiva riunione del Consiglio.
Su proposta del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio altri componenti del Consiglio Generale, i quali partecipano senza diritto di voto.
Spetta al Consiglio di Presidenza:
a) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Generale, stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b) sempre in tale ambito, indirizzare e dirigere l’attività dell’Associazione e controllarne i risultati;
c) deliberare in ordine alle domande di adesione, riferendo al Consiglio Generale nella sua prima riunione successiva;
d) nominare i rappresentanti in altre Organizzazioni interne o esterne al Sistema confederale, riferendo al Consiglio Generale nella sua prima riunione successiva;
e) nominare o revocare il Direttore dell’Associazione;
f) nominare il Comitato tecnico sindacale, il Comitato tecnico normativo, il Comitato tecnico fiscale; richiedere al Direttore dell’andamento di altre commissioni o gruppi di lavoro per specifici scopi e lavori;
g) esaminare la delibera contributiva, il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione, per poi sottoporli al Consiglio Generale ai fini delle successive deliberazioni dell’Assemblea;
h) nominare/revocare il Tesoriere, definendone compiti e deleghe;
i) approvare, su proposta del Direttore dell’Associazione, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
j) proporre al Consiglio Generale provvedimenti di espulsione;
k) proporre al Consiglio Generale il numero dei componenti elettivi di cui all’articolo 12, lettera d), ai fini della deliberazione dell’Assemblea;
l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed all’approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
ART. 15 – PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Generale.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari.
Può essere rieletto per un secondo biennio, consecutivo a quello della prima elezione.
Impossibilità permanente di ulteriori rielezioni nel caso di:
a) esaurimento del secondo mandato
b) mancata rielezione per il biennio successivo al primo
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Il Presidente provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, al coordinamento dell’attività dell’Associazione, all’amministrazione ordinaria di questa e alla vigilanza sull’andamento delle sue attività.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, entro trenta giorni successivi si insedia la Commissione di designazione di cui all’articolo 16 e il Presidente eletto resta in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore e può essere rieletto se ha coperto meno della metà del mandato. Acquisisce, in ogni caso lo status di Past President.
Il Past President per continuare a mantenere il diritto di partecipazione e di voto deve continuare ad essere espressione di imprese regolarmente associate.
In caso di dimissioni, laddove la permanenza in carica del Presidente uscente sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
ART. 16 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE
Entro cinque mesi dalla scadenza del mandato del Presidente il Consiglio Generale deve insediare, con le modalità previste dal successivo comma, una Commissione di designazione composta da tre membri, di cui non può far parte il Presidente in carica.
Al fine di nominare i membri della Commissione di designazione il Consiglio Generale incarica il Collegio Speciale dei Probiviri che raccolgono le candidature in numero minimo di cinque. I candidati devono essere rappresentanti delle imprese associate, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
Il Consiglio Generale ricevute le liste delle candidature dal Collegio Speciale dei Probiviri, attraverso sorteggio nomina i tre membri della Commissione ed un componente di riserva.
La Commissione entro sei settimane svolge le consultazioni che devono riguardare la totalità dei soci ai quali verrà comunicato il calendario delle date in cui verrà svolta la consultazione.
La Commissione può richiedere l’intervento del Collegio speciale dei Probiviri per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.
La Commissione temporaneamente può svolgere la sua attività anche con la presenza di solo due componenti. In caso di impedimento definitivo in un membro, la Commissione dovrà essere integrata con il componente di riserva.
Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi – con i relativi programmi e curriculum vitae e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale e il possesso dei requisiti associativi.
La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l’obbligo di sottoporre in ogni caso al voto del Consiglio i nominativi dei candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.
La Commissione comunica alle imprese iscritte i candidati emersi e degli autocandidati con relative linee programmatiche.
Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale relativa alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale ed associativo rilasciato dal Collegio dei Probiviri.
La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta e letta dal più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione al Consiglio Generale che, nel corso di una propria riunione, invita i candidati a confermare la loro disponibilità ed a presentare il proprio programma. Il Consiglio Generale valuta i candidati tenendo conto delle qualificazioni dei candidati rispetto agli interessi dell’Associazione, della qualità del Programma e dell’esigenza di rappresentare la diversità delle imprese che operano nella Filiera. Quindi il Consiglio Generale individua, con voto a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, e a scrutinio segreto, il candidato da sottoporre all’Assemblea per l’elezione, si computano, invece, le schede nulle.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione del Consiglio Generale:
a) in caso di candidato unico la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e si procede a una nuova consultazione;
b) in caso di due candidati, ripetizione immediata della votazione: proposte entrambe respinte se ancora mancante quorum minimo e si procede a una nuova consultazione;
c) in caso di tre candidati, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo si procede a una nuova consultazione;
d) in caso di perfetta parità tra voti favorevoli e contrari ovvero di perfetta parità tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione; con un ulteriore risultato di parità si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; le proposte sono considerate definitivamente respinte alla terza votazione laddove non si sia realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, e si procede a una nuova consultazione.
In tutti i casi previsti dal precedente comma qualora si debba effettuare una nuova consultazione, essa sarà svolta dalla medesima Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.
Il voto in Assemblea sul Presidente designato avviene a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
Per l’elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
In caso di voto negativo dell’Assemblea si procede alla ripetizione delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; in caso di nuovo esito negativo della votazione dell’Assemblea si procede all’ insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
ART. 17 – VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti sono sino a un massimo di nove. Sono proposti dal Presidente al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto in Assemblea.
Prima della suddetta presentazione, viene inviata una comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del regolare inquadramento.
In caso di voto negativo del Consiglio Generale il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nel caso di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
Vengono eletti dall’Assemblea ordinaria degli anni dispari con votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione.
In particolare, al fine di perseguire la missione associativa nel modo più efficace possibile verso tutte le Imprese associate, il Presidente può designare due Vice Presidenti che assicureranno, insieme al Presidente, il coordinamento delle attività di interesse delle Imprese associate così definite:
- le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili ed i servizi digitali accessori;
- i Produttori/Fornitori di terminali-utente, di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni ed i gestori di servizi e di infrastrutture di rete esternalizzati;
- gli Outsourcers, ovvero i gestori di servizi esternalizzati di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.
Il Presidente ed i Vice Presidenti potranno convocare le Imprese associate così definite, costituire Gruppi di lavoro al fine di sottoporre al Consiglio di Presidenza proposte e questioni per una discussione. Le materie con contenuti sindacali-contrattuali e tecnico economici di interesse comune alle Imprese della Filiera saranno comunque esaminate e definite nella sede degli Organi collegiali dell’Associazione.
I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di quattro bienni consecutivi a quello della prima elezione.
Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a due bienni.
Ai fini della presente disposizione per biennio si intende un periodo superiore ai 12 mesi.
Decadono automaticamente dalla carica ai componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive o non partecipino alla metà delle riunioni indette nell’anno solare o abbiano un impedimento protratto per oltre 6 mesi. Non sono rieleggibili per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza. La decadenza è accertata e dichiarata dallo stesso Consiglio di Presidenza e comunicata al Segretario.
Nel caso vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
In relazione allo sviluppo associativo, l’Assemblea provvede all’eventuale integrazione dei Vice Presidenti, fino al numero massimo previsto, su proposta del Presidente. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature.
Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza. Detta incompatibilità non sussiste con cariche in Associazioni/Fondi/Agenzie (previdenziali, assistenziali, formativi) di cui Asstel sia parte istitutiva.
Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
Il Presidente del Collegio è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I Revisori effettivi assistono alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Generale con diritto d’intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.
I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
ART. 19 – PROBIVIRI
L’Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni.
Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i sei Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i sei Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del Collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico dei valori associativi di Confindustria.
Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
Il collegio può decidere a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Proboviro dissenziente.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall’Assemblea designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono il Collegio speciale incaricato ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari e di vigilanza generale, oltre a rendere i pareri previsti obbligatoriamente dal presente Statuto e dalle norme confederali. Non è necessario lo scrutinio segreto salvo impossibilità oggettiva di condivisione.
L’appello contro le decisioni del Collegio speciale avviene con ricorso ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea.
I Probiviri assistono alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Generale con diritto d’intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.
ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei valori di Confindustria.
Per Rappresentanti delle Imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i direttori di funzioni apicali dell’impresa.
La proposta del rappresentante, avanzata dal socio, ha valore di delega formale. I rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.
La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente di Assotelecomunicazioni è necessario:
- aderire con l’azienda di proprietà con il maggior numero di dipendenti rientrante nel perimetro di competenza associativa
- iscrivere la società di appartenenza con il maggior numero di dipendenti nelle Associazioni del sistema, rispettivamente competenti per territorio o per settore, laddove non coincidente con quella già iscritta nell’Associazione
Per la verifica dell’adempimento organizzativo di cui al precedente comma, al fine della applicazione della figura del controllo societario – disciplinata dal numero 1 dell’articolo 2359 del Codice civile – viene utilizzata la visura camerale ordinaria.
Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente di Assotelecomunicazioni, per i rappresentanti di imprese multilocalizzate e dei gruppi industriali sussiste l’obbligo di doppiamente inquadrare:
l’unità locale dell’impresa multilocalizzata o del Gruppo con il maggior numero di dipendenti, ubicata nel perimetro di riferimento dell’Associazione di territorio o dell’Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;
l’unità locale dell’impresa multilocalizzata o del Gruppo con il maggior numero di dipendenti – se diversa da quella di cui al precedente alinea – nell’Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all’inquadramento.
Il regolare inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione della auto candidatura a Presidente o della chiusura della relazione della Commissione di designazione, in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni; per i Vice Presidenti deve sussistere al momento della elezione.
La certificazione spetta al Collegio speciale dei Probiviri, con termine di sette giorni per procedere, con ravvedimento operoso, alla regolarizzazione.
Trascorso tale termine l’auto candidatura non è procedibile oppure – in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni – l’interessato non è candidabile; nel caso dei Vice Presidenti si determina la non eleggibilità.
La mancanza della certificazione del Collegio speciale invalida la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione ovvero il voto di designazione del Consiglio Generale nonché – per i Vice Presidenti – il voto di elezione.
Nella scelta degli incarichi spettanti all’Associazione in altre Organizzazioni interne o esterne al Sistema confederale gli Organi direttivi si devono ispirare anche al criterio della massima partecipazione e dell’adeguata rappresentanza di tutte le imprese associate.
Gli artt. 18 e 19 stabiliscono le incompatibilità con la carica di Revisore e di Proboviro.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle Imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 18 e 19.
Le cariche associative sono gratuite, salvo quanto disposto dal precedente art. 18.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l’accesso alle cariche direttive dell’Associazione è condizionato alla regolarità dell’inquadramento dell’impresa rappresentata.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per l’incompatibilità tra cariche associative e cariche politiche trovano applicazione le delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
I candidati alle cariche direttive sono sottoposti a parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri.
ART. 21 – DIRETTORE
Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
Il Direttore coadiuva il Presidente, coordina i Comitati tecnici sindacale, normativo e fiscale ed è responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione, sovraintendendo agli uffici e ai servizi dell’Associazione stessa.
E’ responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e prepara gli strumenti contabili dell’Associazione per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell’Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.
TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI
ART. 22 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all’art. 5;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e, pertanto, le Imprese associate che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Generale e ratificato dall’Assemblea.
Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Generale, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.
Il bilancio consuntivo è composto da:
a) relazione organizzativa;
b) stato patrimoniale;
c) rendiconto economico;
d) prospetto delle fonti e degli impieghi.
Il Consiglio Generale deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria.
Il bilancio deve essere sottoposto alla certificazione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel Registro unico dei revisori legali e trasmesso a Confindustria dopo l’approvazione.
Stato patrimoniale e rendiconto economico devono essere raffrontati con quelli dell’anno precedente.
TITOLO V – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ART. 24 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci.
In casi particolari il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della votazione o del referendum.
ART. 25 – SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno del 50% della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.